Visita di controllo da parte del medico dell’Inps: cosa succede in caso di assenza? La visita fiscale consiste in un accertamento sanitario, da parte di un medico incaricato dall’Inps (d’ufficio, o su richiesta del datore di lavoro), nei confronti del lavoratore assente per malattia, normalmente presso il domicilio di quest’ultimo. Qualora il lavoratore non sia reperibile al domicilio indicato per il controllo, rischia l’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, nonché la riduzione o la perdita dell’indennità di malattia eventualmente corrisposta, ricorda laleggepertutti.it.
Quando non si perde il lavoro? Sull’argomento si è di recente pronunciata la Cassazione, con particolare riferimento alle ipotesi in cui il dipendente risulti assente alla visita fiscale per via del cambio di indirizzo. A questo proposito, è importante sapere che il lavoratore può variare il domicilio indicato nel certificato medico di malattia, comunicando il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione, disponibile nel portale web dell’Inps, ‘Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo’; è possibile variare il domicilio più volte nell’arco di una stessa assenza per malattia. Il dipendente deve comunque avvisare immediatamente anche il datore di lavoro e attenersi alle disposizioni del contratto collettivo ed individuale in materia di assenze per malattia. Se il lavoratore è un dipendente pubblico, deve avvertire immediatamente la propria amministrazione, che deve provvedere a sua volta ad informare tempestivamente l’Inps per mezzo degli appositi canali.
Orario e luogo visita fiscale
Il lavoratore ha l’obbligo di rendersi reperibile, per l’effettuazione della visita fiscale, tutti i giorni della settimana, domeniche, non lavorativi e festivi compresi, presso il domicilio che ha indicato sul certificato medico di malattia, trasmesso telematicamente all’Inps, durante due fasce giornaliere orarie: per i dipendenti pubblici dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00; per i dipendenti del settore privato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Quando è possibile variare l’indirizzo per la visita fiscale? Cambiare l’indirizzo per la visita fiscale indicato nel certificato medico è possibile in caso di particolari esigenze (terapie, necessità di assistenza), oppure in caso di errore sul domicilio comunicato.
Variazione indirizzo visita fiscale
Per comunicare il cambio del domicilio di reperibilità il lavoratore deve: accedere al sito web dell’Inps, previa autenticazione tramite le proprie credenziali dispositive (Spid, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi); entrare nella sezione Servizi online, Sportello al cittadino per le Vmc (visite mediche di controllo); comunicare il nuovo indirizzo di reperibilità attraverso la funzione ‘Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo’; è possibile variare il domicilio più volte nell’arco di una stessa assenza per malattia. Il lavoratore, utilizzando lo stesso servizio, può controllare tutti gli indirizzi di reperibilità comunicati all’Istituto.
Comunicazione al datore di lavoro
Una volta effettuata la procedura telematica di variazione, il datore di lavoro viene messo al corrente del cambio di indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore: in fase di richiesta di una visita fiscale, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta dell’accertamento sanitario da parte dell’Inps; al momento della consultazione degli esiti della visita fiscale, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta dell’accertamento sanitario e il datore abbia acconsentito, spuntando l’apposito campo, ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore. In ogni caso, la nuova procedura d’invio della variazione di domicilio non esonera dalle comunicazioni al riguardo, da inviare al datore di lavoro, previste obbligatoriamente da disposizioni di legge o contrattuali. In altri termini, se il contratto collettivo o individuale di lavoro prevede l’obbligo di comunicare al datore il nuovo domicilio di reperibilità, il lavoratore è obbligato alla doppia comunicazione: in caso contrario, può subire delle sanzioni disciplinari.
Comunicazione al datore di lavoro non effettuata
Qualora il dipendente non effettuai la comunicazione di variazione indirizzo al datore di lavoro, laddove questa comunicazione sia obbligatoria per effetto delle disposizioni della contrattazione collettiva e individuale, il datore può comminare la sanzione prevista da contratto. Se il contratto collettivo prevede, quale conseguenza dell’inadempimento, una sanzione conservativa, il datore non può licenziare il dipendente: tanto è stato chiarito dalla Cassazione, con una recente sentenza. Secondo la Suprema corte, in particolare, nel caso in cui il lavoratore abbia comunicato la variazione di domicilio all’Inps, ma, nonostante ciò, la visita di controllo sia stata tentata a un indirizzo diverso da quello correttamente indicato, deve essere esclusa la ricorrenza di un’assenza ingiustificata del lavoratore nei confronti del proprio datore, al quale la violazione non sia stata comunicata. In parole semplici, deve essere reintegrato il lavoratore licenziato, perché risultato assente alla visita fiscale, se è l’Inps che non ha preso nota del cambio di indirizzo. Risulta irrilevante, inoltre, la mancata comunicazione della variazione all’azienda quando la violazione, in base al contratto collettivo, è punita con una sanzione conservativa.