(Adnkronos) – La sentenza 37-2021 della Corte costituzionale “è sicuramente una bussola nella gestione della pandemia. E’ la prima sentenza che chiarisce quale sia l’ente competente ad introdurre nuove normative in materia di emergenza sanitaria. Lo fa in modo chiaro e molto netto”. A commentare all’Adnkronos la sentenza che il presidente della Corte costituzionale Giancarlo Coraggio alla vigilia del termine del suo incarico ha indicato come bussola per il Paese nella gestione della crisi sanitaria, è Francesco Saverio Marini, costituzionalista e professore ordinario di Diritto pubblico all’università Tor Vergata, nonché difensore della Regione a statuto speciale Valle D’Aosta nella questione di costituzionalità sollevata dallo Stato contro la legge regionale, che aveva introdotto misure proprie da osservare nella fase più acuta dell’epidemia.
“Nella sentenza si sottolinea che spetta in via esclusiva allo Stato intervenire per contrastare la pandemia, per preservare l’uguaglianza delle persone nel godimento del diritto alla salute e in ragione della materia relativa alla profilassi internazionale, alla quale si riconosce una forte capacità espansiva nella situazione di emergenza – commenta Marini -. La sentenza, tuttavia, riconosce anche un ruolo, sebbene circoscritto, alle autonomie regionali. Lo fa, ad esempio, quando esclude l’incostituzionalità di quella parte della legge valdostana che non incideva direttamente sulle misure statali di contrasto della pandemia o che stabiliva gli organi regionali deputati a collaborare con lo Stato nel contrasto al Covid-19″. Va del resto ricordato “che la stessa legge statale che disciplinava la pandemia attraverso i decreti aveva riconosciuto alle regioni il potere di intervenire tra un dpcm e l’altro per aggiornare tempestivamente le misure statali alla curva epidemiologica”, rileva il costituzionalista.
Secondo Marini, “è chiaro che quella sentenza, sancendo l’incostituzionalità di una parte della legge regionale valdostana, che ovviamente non era nata con l’intento di contravvenire alle regole sulla diffusione del virus ma solo di calare quelle previsioni nelle specificità territoriali e risolvere alcuni dubbi interpretativi suscitati dalle misure statali, ha risentito della particolarità del momento. La Corte ha optato per la soluzione più radicale che in qualche modo semplificava il quadro ordinamentale e creava meno dubbi al cittadino. Peraltro è immaginabile – conclude – che la Corte abbia anche avuto timore che potesse esservi un effetto emulativo da parte di altre regioni e che il quadro si complicasse ulteriormente”.
(di Roberta Lanzara)