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Pensione reversibilità, coniuge o figli: a chi spetta

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(Adnkronos) – Pensione di reversibilità, a chi spetta? Al coniuge o ai figli? La pensione di reversibilità è il trattamento economico riconosciuto dall’Inps riservato ai familiari di un pensionato deceduto. Consiste nel pagamento mensile di una quota percentuale della pensione del defunto. Il trattamento, però, viene erogato a determinate condizioni. Le riforme che si sono succedute nel tempo e le varie sentenze dei tribunali e della Corte costituzionale (come quella di inizio aprile 2022), hanno disegnato un quadro piuttosto ampio di beneficiari che comprende da quello più scontato (la vedova del pensionato) a quello finora maggiormente escluso (l’ex coniuge divorziato). Vediamo come funziona questo trattamento e chi ha diritto alla pensione di reversibilità. 

Pensione di reversibilità: quando spetta?
 

La pensione di reversibilità viene riconosciuta ai familiari superstiti di un pensionato deceduto che, al momento della sua scomparsa, percepiva un trattamento previdenziale diretto o era in corso di liquidazione. 

Pensione di reversibilità: a chi spetta?
 

Oltre al coniuge e ai partner delle unioni civili, la pensione di reversibilità spetta anche ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, dichiarati o adottivi che siano: 

minorenni; 

inabili al lavoro; 

maggiorenni fino a 21 anni se studenti o iscritti a corsi professionali; 

maggiorenni fino a 26 anni se iscritti all’università o, nelle stesse condizioni, ai nipoti, anche non conviventi con il defunto, e anche maggiorenni se orfani inabili al lavoro, purché a carico come sostentamento continuativo. 

In mancanza di coniugi o figli, la reversibilità spetta: 

ai genitori a carico che hanno più di 65 anni di età; 

a fratelli celibi e sorelle nubili a carico, inabili al lavoro e senza pensione. 

Pensione di reversibilità: i conviventi di fatto
 

Come detto, il trattamento spetta ai partner delle unioni civili. Ma che succede con i conviventi di fatto? In questo caso, non si ha diritto alla pensione di reversibilità ma è possibile aggirare questo ostacolo. Secondo una sentenza del tribunale di Foggia del 2019, infatti, si può garantire il trattamento al proprio partner facendo in anticipo un testamento e nominando quest’ultimo come erede. La pronuncia citata ha così riconosciuto, alla vedova di una coppia omosessuale, il diritto di ottenere la pensione di reversibilità, a partire dalla data di morte della compagna, nonostante le due non fossero legate legalmente. Ma come detto il principio può essere esteso anche alle coppie etero. 

Va aggiunto che questa sentenza riconosce un diritto anche alle coppie anteriori a quelle formatesi nel 2016, anno della legge Cirinnà. 

Pensione di reversibilità: coniugi separati e divorziati
 

Hanno diritto alla pensione di reversibilità anche i coniugi superstiti separati e divorziati, per i quali recentemente l’Inps ha allargato le maglie concedendo un maggiore accesso al beneficio. In particolare, oggi possono ricevere il trattamento: 

tutti i coniugi separati, compresi quelli con addebito e senza diritto agli alimenti; 

i coniugi divorziati che non si siano risposati e che percepiscono l’assegno divorzile stabilito dal giudice con la sentenza di scioglimento del matrimonio o con la revisione delle disposizioni che riguardano importo e modalità dei contributi da corrispondere. 

C’è un caso particolare che non va trascurato. Riguarda il defunto che lascia un coniuge sposato in seconde nozze e un altro da cui aveva divorziato e al quale paga l’assegno divorzile. In questo caso, la pensione di reversibilità va ripartita tra di loro in base alla durata dei singoli matrimoni e delle eventuali convivenze more uxorio, oltre all’importo dell’assegno divorzile e la posizione economica dei superstiti. 

Pensione di reversibilità: quanto spetta?
 

L’importo della pensione di reversibilità è una quota percentuale che varia a seconda del grado di parentela del superstite e del numero di beneficiari. In particolare: 

al coniuge solo spetta il 60% della pensione che percepiva il defunto; 

se ci sono coniuge e un figlio viene erogato l’80%; 

se ci sono coniuge e due o più figli viene erogato il 100%; 

a un figlio solo spetta il 70%; 

per due figli viene erogato l’80%; 

per tre o più figli il 100%; 

a un genitore solo viene erogato il 15%; 

a due genitori il 30%; 

a un fratello o sorella soli il 15%; 

per due fratelli o sorelle il 30%. 

Questi importi sono cumulabili con il reddito del beneficiario.