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Palermo, Tar Lazio annulla nomina Balsamo a Presidente Tribunale

Adnkronos
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(Adnkronos) – Il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso del giudice Piergiorgio Morosini, ha annullato la nomina di Antonio Balsamo a Presidente del Tribunale di Palermo. Era stato il gip Morosini, difeso dagli avvocati Aristide Police, Vittorio Triggiani e Alessandro Parini, a impugnare la delibera del plenum del Csm del 7 luglio 2021 con cui venne approvata la proposta di conferimento in favore di Balsamo dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Palermo. Secondo Morosini, il Presidente poi nominato Antonio Balsamo non avrebbe avuto i requisiti richiesti per ottenere quella nomina direttiva. E, dunque, non poteva essere nominato a capo del Tribunale di Palermo. 

Morosini aveva scritto nel ricorso di essere entrato in magistratura nel giugno 1993 e di avere prestato servizio dall’ottobre 1994 presso il Tribunale di Palermo con competenza in diritti reali, successioni e locazioni. Dal maggio 1995 era stato assegnato alla sesta sezione penale con funzione di giudice del dibattimento penale collegiale e monocratico, nonché di giudice del riesame. Successivamente dal marzo 2002 ha svolto le funzioni di gip sempre a Palermo e dal 2008 è andato al Massimario della Cassazione. Dal 2014 al 2018 è stato componente del Csm. E dal 2018 è tornato a svolgere la finzione di gip a Palermo.  

Secondo il Tar del Lazio, Presidente Antonino Savo Amodio, estensore Francesca Petrucciani, come apprende l’Adnkronos, il ricorso di Morosini contro Balsamo “deve essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato ed assorbimento dell’ultima doglianza relativa ai tempi della deliberazione, dovendo il Csm rideterminarsi ai fini dell’attribuzione dell’incarico direttivo per cui è causa”. A questo punto, il Presidente del Tribunale Antonio Balsamo potrebbe fare ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio. Piergiorgio Morosini contattato dall’Adnkronos al momento preferisce non rilasciare dichiarazioni. 

Ma cosa c’è scritto nella delibera del Tar del Lazio? “Con bollettino n. 5138 del 1° aprile 2020 il Consiglio Superiore della Magistratura aveva indetto una procedura per il conferimento dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Palermo, vacante dal 15 luglio 2020; alla procedura avevano partecipato, oltre al ricorrente, Angela Tardio, Angelo Giorgianni e Antonio Balsamo. All’esito dell’esame delle domande pervenute, la Quinta Commissione aveva formulato al Plenum due proposte per il conferimento dell’incarico, la proposta “A”, supportata da tre preferenze, in favore della nomina del dottor Balsamo, e la proposta “B”, con due preferenze, per la nomina del dottor Morosini”. 

“Il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera adottata nella seduta del 7 luglio 2021 aveva approvato la proposta “A”. A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure: 1.Violazione dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 34-bis e 25 del d.lgs. n. 160/2006. – Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà della motivazione, travisamento dei presupposti. – Violazione dell’art. 50 del d.lgs. n. 160/2006. – Ingiustizia manifesta”. “La delibera impugnata doveva ritenersi illegittima per violazione delle previsioni in materia di legittimazione alla partecipazione al concorso, poiché il controinteressato sarebbe stato privo – alla data di vacanza del posto – del requisito della permanenza almeno quinquennale nella precedente funzione requirente prima del trasferimento a quella giudicante; il dott. Balsamo, infatti, aveva preso servizio quale sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione) in data 10 marzo 2016 e, dunque, alla data di vacanza del posto (15 luglio 2020) non erano ancora decorsi cinque anni dalla presa di possesso, con conseguente impossibilità di ottenere il passaggio alle funzioni giudicanti, che gli sarebbero state necessariamente conferite in caso di nomina a Presidente del Tribunale di Palermo”. 

Poi il Tar spiega: “L’art. 13 del d.lgs. n. 160/2006, al riguardo, prevedeva che il passaggio di funzioni poteva essere richiesto “per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata” (comma 3, secondo periodo). La Proposta A della Quinta Commissione, approvata dalla delibera, aveva ritenuto, invece, che il limite quinquennale per il passaggio di funzioni non fosse applicabile ai magistrati della Corte di Cassazione, sul rilievo che “la normativa prevista dal d.lgs. 160 del 2006 …, alla luce delle più recenti evoluzioni nell’interpretazione costituzionale del ruolo dei magistrati di legittimità”, dovesse essere “sottoposta ad un’interpretazione evolutiva” (p. 47 della delibera), in quanto “il rapporto tra la funzione requirente e quella giudicante presso la Corte di cassazione presenta innegabili differenze rispetto al rapporto intercorrente tra le due funzioni nella giurisdizione di merito” (p. 49), in considerazione della funzione nomofilattica, caratterizzante entrambe le funzioni di legittimità”. 

“Secondo il ricorrente – si legge nel provvedimento del Tar Lazio – di contro, l’art. 13 citato stabilirebbe un limite soggettivo al tramutamento di funzioni senza introdurre alcuna distinzione tra gli uffici requirenti di legittimità e gli omologhi uffici presso le Corti di merito; inoltre, lo stesso controinteressato, in occasione della presentazione in data 15 maggio 2020 della domanda per il concorso in questione, aveva chiesto il parere del Consiglio giudiziario sul cambio di funzioni (poi favorevolmente ottenuto), con ciò implicitamente confermando di ritenere che le ultime funzioni svolte fossero effettivamente quelle requirenti”. 

“La delibera risulterebbe illegittima anche nella parte relativa al computo degli anni di svolgimento delle funzioni requirenti, giacché avrebbe preso come riferimento finale non già la data di vacanza del posto, bensì la data (successiva) della seduta del Plenum, mentre il bando per il conferimento dell’incarico, pubblicato in data 1° aprile 2020, prevedeva che la legittimazione dovesse essere valutata in relazione alla data della vacanza del posto, senza che potessero assumere rilievo momenti successivi quali la data di presentazione della domanda, la data di scadenza dei termini del bando ovvero la data di effettivo passaggio di funzioni”, si legge ancora. 

“Infine, doveva ritenersi illegittimo l’argomento contenuto nella delibera, secondo cui il dott. Balsamo non incorrerebbe nei limiti di cui all’art. 13 del d.lgs. 160 del 2006, avendo trascorso un consistente periodo fuori dal ruolo organico e, quindi, esercitato per un periodo di tempo rilevante funzioni non giudiziarie”. Adesso la decisione del Tar di accogliere il ricorso del gip Morosini e di annullare la nomina di Antonio Balsamo a Presidente del Tribunale di Palermo. In attesa del probabile ricorso al Consiglio di Stato da parte del Presidente Balsamo. (di Elvira Terranova)