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Adempimenti fiscali, da precompilata partite Iva a rata in più a dicembre: la bozza del decreto

Adnkronos
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(Adnkronos) – Dalla precompilata per i titolari di partite Iva alla rata in più a dicembre per pagare le imposte, fino allo stop alla certificazione Unica per i soggetti forfettari, sono diverse le novità contenute nella bozza del decreto sugli adempimenti fiscali che sarà varato oggi in Consiglio dei ministri.  

Precompilata nel 2024 anche per i contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione, comprese le partite Iva. In base al testo, a partire dal 2024 con riferimento al periodo d’imposta 2023, le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione, quindi i redditi di lavoro autonomo e d’impresa. 

Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati: dal primo gennaio, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. E’ quanto si legge in una bozza del decreto legislativo sugli adempimenti che sarà varato oggi in Consiglio dei ministri. 

A partire dal 2024 stop alla Certificazione Unica per i soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio. Tali soggetti – spiega la bozza del decreto – sono esonerati dagli adempimenti in merito. 

Il dl prevede anche una rata in più, il 16 dicembre, per versare le rate di saldo e di acconto delle imposte. In base al provvedimento inoltre per i titolari di partita Iva i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese, mentre per gli altri contribuenti entro la fine di ciascun mese”. 

Il contribuente potrà utilizzare anche la piattaforma PagoPa per il pagamento dei versamenti di imposte, contributi e altre somme con il modello F24.  

La bozza prevede inoltre la riorganizzazione e razionalizzazione degli Isa, gli indici sintetici di affidabilità fiscali, sottolineando che si procederà ad una razionalizzazione degli indici “per rappresentare adeguatamente la realtà dei “comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco”. 

Arriva la procedura telematica per la comunicazione di cessazione dell’incarico del depositario delle scritture contabili. Il decreto, come si legge nella bozza, stabilisce che in caso di cessazione dell’incarico, “il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico”. 

Meno burocrazia per compilare i modelli Isa. Lo prevede la bozza del decreto legislativo fiscale in esame in Cdm che incrementa l’uso dei sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale. “L’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici. Con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente”si legge nella bozza. 

Un altro articolo della bozza del dlgs prevede per il 2024 l’ausilio di programmi informatici per la compilazione e la trasmissione dei dati che sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili. A decorrere dall’anno 2025 i programmi informatici sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.