Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello che Busitalia-Sita Nord ha presentato per riformare la sentenza del Tar Toscana, pronunciatosi favorevolmente ad aprile per la Città Metropolitana. Nell’appello si chiedeva nuovamente l’ annullamento del bando di gara effettuato dalla Metrocittà per l’affidamento del Trasporto pubblico locale a “domanda debole” (perché svolti in zone di montagna o in territori a ridotta densità abitativa) nel Mugello- Alto Mugello e Valdarno- Val di Sieve e aggiudicato al raggruppamento tra Consorzio Mas+ (F.lli Alterini Snc, F.lli Magherini Snc e S.A.M. Snc ) e Autolinee Toscane Spa.
Busitalia, gestore uscente del servizio, che non aveva partecipato alla procedura di gara, aveva poi contestato la scelta della Città Metropolitana di limitare ai soli volontari che ne avessero fatto richiesta il numero dei dipendenti da trasferire al nuovo gestore aggiudicatario del servizio, scelta basata sul fatto che la cosiddetta “clausola sociale”, ovvero la tutela occupazionale di tutti i dipendenti attualmente impiegati nel servizio, è comunque garantita nel lotto unico regionale, il cui gestore avrà l’obbligo di mantenere inalterati i livelli occupazionali.
Non esisteva alcun obbligo per l’ente affidante, la Città Metropolitana, di prevedere negli atti di gara il trasferimento in blocco di tutto il personale impiegato dal gestore uscente in capo all’aggiudicatario, ma soltanto di effettuare una ricognizione del personale da attribuire a ciascun nuovo lotto (cosa effettivamente verificatasi) e di individuare il numero congruo di “personale necessario” per l’erogazione del servizio nei “lotti deboli”. La posizione della Metrocittà era stata condivisa dalla stessa Regione Toscana e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori.
Per il Consiglio di Stato Busitalia, gestore uscente, non ha subito alcuna discriminazione o disparità di trattamento, ben potendo contare alla pari degli altri concorrenti su diciotto lavoratori da assumere sulla base di una loro scelta volontaria di essere adibiti al servizio “lotti deboli”, per poi riorganizzarsi per l’individuazione del nuovo personale da affiancare a quello trasferito.
Nessun dipendente di Busitalia, peraltro, aveva manifestato la volontà di confluire nel “lotto debole” ma l’azienda aveva lo stesso impugnato gli atti della gara sostenendo la violazione della par condicio e della libera concorrenza.
Inammissibile la richiesta di Busitalia Veneto di bloccare la gara per il trasporto pubblico di Padova e Provincia
La gara per il trasporto pubblico di Padova e provincia vale 353 milioni per nove anni, per un corrispettivo di 39 milioni all’anno per 22 milioni di chilometri ogni dodici mesi. La gara rimette in gioco il servizio attualmente gestito da Busitalia Veneto, nata nel 2015 in seguito alla fusione tra Aps Holding (municipalizzata di Padova) e Busitalia. Busitalia Veneto è partecipata per il 55% da Busitalia Nord e per il 45% da APS Holding. La controllata dalle ferrovie ha impugnato il capitolato davanti ai giudici del Tar. Il Comune si era costituito in giudizio contro Busitalia. A metà maggio è arrivato il pronunciamento dei giudici amministrativi: bocciato il ricorso sulla gara di servizio. Il Tar ha dichiarato inammissibile la richiesta dell’azienda del gruppo Fs di bloccare la gara.