Rendere i luoghi di lavoro ancora piu’ sicuri, dal punto di vista della salute personale, e incentivare la campagna di vaccinazione da tempo portata avanti dal governo. È questa la filosofia su cui poggia il nuovo decreto approvato questo pomeriggio dall’esecutivo, che rende obbligatorio il green pass su tutti i posti di lavoro, pubblici e privati, e che entrerà in vigore il 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).
Si tratta di un provvedimento che coinvolge di fatto 23 milioni di persone. Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri prevede, anzitutto, che la verifica del rispetto dell’obbligo del Green pass spetti ai “datori di lavoro” per tutti i dipendenti pubblici. Per i lavoratori esterni, impiegati sempre nel pubblico impiego, la verifica del possesso della certificazione verde potrà essere svolta anche dai rispettivi datori di lavoro delle singole imprese.
I datori di lavoro nella PA dovranno entro il 15 ottobre definire “le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche” anche a “campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni”.
Per i dipendenti pubblici che verranno trovati sul posto di lavoro senza il Green pass sono previste sanzioni da 600 a 1.500 euro. Saranno irrogate dal Prefetto a cui saranno inviati gli atti relativi alle violazioni da parte dei “soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione”. Il dipendente della PA “nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. “Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione di cui primo periodo è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato”.
Le disposizioni sull’obbligo di Green pass per il pubblico impiego non si applicheranno “ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute”.
L’obbligo di possedere ed esibire il green pass vale anche per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato. Un obbligo che riguarda tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, “anche sulla base di contratti esterni”.
I lavoratori che comunicano di non essere in possesso del green pass o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il 31 dicembre 2021.
L’obbligo di green pass si estende anche “al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale”.