(Adnkronos) – “A decorrere dal primo gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del cinquanta per cento; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di Isee fino a 40.000 euro”. E’ quanto prevede l’articolo 65 di una nuova bozza della manovra. Nella precedente bozza del provvedimento la misura non era dettagliata.
Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 e tenuto conto delle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio relativa all’anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, si legge nella bozza del provvedimento, “sono incrementate di 345,2 milioni di euro per l’anno 2023, 457,9 milioni di euro per l’anno 2024, 473,1 milioni di euro per l’anno 2025, 480,3 milioni di euro per l’anno 2026, 483,3 milioni di euro per l’anno 2027, 486,3 milioni di euro per l’anno 2028 e 489,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029”.
PONTE SULLO STRETTO – C’è poi anche il Ponte sullo Stretto di Messina e la nuova società nella nuova bozza della manovra: nell’articolo 82 intitolato “collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente” si legge in particolare che “al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rfi e Anas sono autorizzate, proporzionalmente alla quota di partecipazione, a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, sino all’importo complessivamente non superiore a 50.000.000 euro”. Le risorse autorizzate dall’articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, “sono trasferite alla Società Rete Ferroviaria Italiana e alla Società Anas, proporzionalmente alle relative quote di partecipazione nella società medesima”.
Ma non solo. Nell’articolo, che nella bozza precedente non c’era, si spiega che “al fine di rilanciare l’economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e contribuire agli obiettivi dell’Unione europea relativi alla Rete transeuropea dei trasporti, il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale”. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine “sono sospesi i giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera”. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si sottolinea nella nuova bozza del provvedimento,” la Società Stretto di Messina Società, di seguito Società, sottoscrive l’integrale rinuncia al contenzioso in relazione ai giudizi instaurati e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge fra la Società, e le Amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione di ogni diritto e pretesa. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società è autorizzata a sottoscrivere con le Amministrazioni interessate, il contraente generale, gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell’opera e tutte le parti in causa nei giudizi pendenti atti transattivi di reciproca integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei medesimi giudizi, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, nonché alle ulteriori reciproche pretese in futuro azionabili in relazione ai contratti sottoscritti”.
Il Commissario liquidatore, si sottolinea nella bozza del provvedimento, “resta in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione ordinaria della Società nelle more della nomina degli organi sociali ai sensi del comma 7, primo periodo. A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di mezzi e personale della Società”. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, si legge ancora, “è convocata l’assemblea dei soci della società per procedere, ai sensi dell’articolo 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di cui al comma 5”.
CONGEDO MATERNITA’ – Il congedo parentale “per la madre lavoratrice” è elevato di un mese “fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione”, si legge. Nella bozza precedente il contenuto della misura non c’era.
TORINO-LIONE – “È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029”, ossia complessivamente 750 milioni di euro, “al fine di consentire l’accesso ai contributi da parte dell’Unione europea delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino Lione: cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie; Adeguamento linea storica Torino-Modane tratta Bussoleno-Avigliana”, quanto si legge ancora nella nuova bozza.
Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana spa, si legge ancora, “indica distintamente i finanziamenti per le opere”. I contributi dell’Unione europea versati a Rfi relativamente ai medesimi interventi “sono rifinalizzati nell’ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima società”.
Per quanto riguarda il finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione, si legge nella bozza del provvedimento, “entro il 31 marzo anno 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, è autorizzato l’avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell’intervento “Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera””.
FONDO PMI – “Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” previsto della legge di bilancio del 2021 “e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto agli effetti della crisi ucraina”. La dotazione del Fondo di garanzia “è incrementata di 800 milioni di euro per l’anno 2023”. L’articolo, si legge nella bozza del provvedimento, “è in valutazione”.
PROFUGHI UCRAINI – Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Cd, del 28 febbraio 2022, relativo all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, “è prorogato al 3 marzo 2023”, si legge quindi nella bozza. Non si esclude che il termine possa essere prorogato ulteriormente.
Fino al 3 marzo 2023 “è autorizzata, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la prosecuzione delle attività e delle misure emergenziali nazionali di assistenza ed accoglienza” coordinate dal Dipartimento della protezione civile, dai Commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo forfetario per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si legge nella bozza del provvedimento, “è incrementato, per l’anno 2023, per un massimo di ulteriori 55.000 unità, e, per il periodo 1° gennaio – 3 marzo 2023 di ulteriori 10.000 unità, entro il limite di euro 100.000.000”.