“I pendolari che si trovano di fronte a ritardi o cancellazioni dei treni, sporcizia delle carrozze, con conseguenti disagi, stress, appuntamenti cancellati ecc. possano chiedere un sostanzioso risarcimento e non un simbolico bonus, inadeguato al danno sofferto”.
Lo scrive il Difensore civico regionale (Prot. n. 0004016 Rif: N° 3.09.07.5/2 Pratica N° 201301101, arrivata il 4.09.2013) in risposta al comunicato spedito del 27 agosto scorso nel quale denunciavamo fino a 15 cancellazioni di treni al giorno.
“I Comitati di pendolari che si battono per poter effettuare il tragitto da casa al lavoro e ritorno in condizioni dignitose – si legge nel documento – hanno una sentenza a loro favore su cui basare eventuali richieste di risarcimento. L’art. 36 del Codice del consumo, infatti, sancisce la ‘nullità delle clausole contrattuali di cui venga accertata la vessatorietà in tema di contratti conclusi tra il professionista e il singolo utente persona fisica e ciò a tutela del consumatore’.”
” Nel corso degli ultimi anni vi sono state – dice il documento – numerose sentenze di Giudici di Pace in cui Trenitalia è stata condannata a risarcire ai singoli passeggeri sia il biglietto del treno, che deve essere considerato un vero e proprio contratto sottoscritto con il vettore, sia i danni non patrimoniali subiti”.
Il Difensore civico regionale cita una serie di sentenze nei confronti di Trenitalia. Tra queste: “un passeggero è stato risarcito dei danni subiti a causa del suo costante ritardo sul luogo di lavoro che gli aveva causato conseguenze negative sulla carriera, ritardo cagionato dalla rottura o dal malfunzionamento del treno. Il G.d.P. ha affermato che è dovere di Trenitalia assicurare il regolare funzionamento dei treni”.
E ancora, l’esempio di una pendolare lombarda: “…stufa dei disservizi ha intrapreso un’azione legale, che si è conclusa con la condanna al rimborso del costo dell’abbonamento annuale e dei danni morali perché ‘le condizioni di viaggio erano gravemente umilianti’. Trenitalia è stata condannata a restituire i soldi per il periodo incriminato (un anno, pari a 500 euro) e ad un risarcimento per danni morali”.
Chi volesse adire il Giudice di Pace può rivolgersi, previo appuntamento telefonico (numero verde 800 018488 o 055 2387800), al Difensore civico toscano in via dei Pucci 4, per valutare preliminarmente l’opportunità di un ricorso ed essere eventualmente coadiuvato nella stesura di esso.